L'UGL sta diffondendo un modello di ricorso giuridicamente infondato

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Pubblicato Martedì, 05 Luglio 2011 15:43

Pervengono a questa O.S. richieste di chiarimento circa la possibilità di ottenere il pagamento delle festività ricadenti di domenica , sulla base dell'art. 5 comma 3 della legge 27.5.1949 n. 260, come sostituito dall'art. 1 legge 31 marzo 1954 n. 90, attraverso ricorso presso il giudice del lavoro,  con richiesta di rimborso degli ultimi dieci anni di tutte le festività coincise con la domenica.

Al riguardo si rileva quanto segue:

- l'art. 1, comma 224 della legge 23.12.2005, n. 266 ha reso inapplicabile nel pubblico impiego la norma del 1949, a seguito della stipula dei CCNL, fatti salvi solo i giudicati antecedenti all'entrata in vigore della legge stessa;

- la Cassazione civile, sez. lav., 17/06/2009, con sentenza  n. 14048,   in tema di pubblico impiego  privatizzato, ha ribadito che il diritto al compenso aggiuntivo per le festività civili coincidenti con la domenica, attribuito dall'art. 5, comma 3, l. 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dall'art. 1 l. 31 marzo 1954 n. 90, è stato escluso dall'art. 1, comma 224, l. 23 dicembre 2005 n. 266, che, con norma di interpretazione autentica (resa palese dalla specifica salvaguardia delle situazioni coperte da giudicato formatosi anteriormente alla sua entrata in vigore), ha espressamente compreso la citata disposizione tra quelle riconosciute inapplicabili dall'art. 69, comma 1, secondo periodo, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 a seguito della seconda tornata di contratti collettivi in materia di lavoro con la p.a. Ne consegue che per le giornate ricadenti di domenica, non sussiste il diritto dei dipendenti all'attribuzione, oltre alla normale retribuzione, di un'ulteriore aliquota giornaliera

- la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata su questa materia con riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 7-16 aprile 2008 n. 146.

3-7-2011

Il Segretario Provinciale

Alfredo Lutri