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Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

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Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in =ateria di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza = trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 =ttobre 2009, n. 254 - Supplemento Ordinario n. 197


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della =ostituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al =overno finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico = alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' =isposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale =ell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, =ecante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività =volta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo =997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, =ecante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della =egge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, =ecante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma =ell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =ecante: norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle =mministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, =ecante codice in materia di protezione dei dati personali, e successive =odificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, =ecante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, =ecante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo = della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le =nnovazioni nella pubblica amministrazione e per le pari opportunità del 23 maggio =007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2007, =ecante misure per attuare la parità e le pari opportunità tra uomini e =onne nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, =onvertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei =inistri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui =ll'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente =ll'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), =, 5 e 6, della citata legge n. 15 del 2009, salvo che sull'articolo 60, comma 1, =ettera b), nonche' il parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della medesima legge n. 15 =el 2009 nella seduta del 29 luglio 2009;

Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1, =ettera b), del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di =revedere che la determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati al =innovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, =ocali e degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga previa concertazione =on le proprie rappresentanze;

Considerato che il Governo ritiene di non poter =ccogliere tale richiesta, vertendosi in tema di misure di coordinamento della finanza =ubblica tipicamente riconducibili alle competenze dello Stato, e che la =revisione della previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema =elle autonomie garantisce, comunque, il rispetto del principio della leale collaborazione ed il coinvolgimento degli enti territoriali nella =oncreta determinazione delle risorse da impegnare per il rinnovo dei =ontratti;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni =arlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, =dottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica =mministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle =inanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. =5, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della =isciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, =i cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni =ubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di =irigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto =all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresì norme di =accordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto =el Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti =egislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e =5 febbraio 2006, n. 63.

2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati =ispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard =ualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità =ella prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle =rogressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della =esponsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonche' la =rasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della =egalità.

TITOLO II

MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA =ERFORMANCE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il =istema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni =ubbliche il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del =ecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati =tandard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei =isultati e della performance organizzativa e individuale.

Art. 3.

Principi generali

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni =ubbliche, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati =erseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari =pportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni =ubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare =a performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle =nità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli =dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla =ommissione di cui all'articolo 13.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni =concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella =rganizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse =el destinatario dei servizi e degli interventi.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla =erformance.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori =neri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale =ine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione =igente.

CAPO II

Il ciclo di gestione della performance

Art. 4.

Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo =, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i =ontenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di =estione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli =biettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei =ispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e ='allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e =ttivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della =erformance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo =riteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli =rgani di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, =onche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli =tenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 5.

Obiettivi e indicatori

1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima =dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a =oro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli =biettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per ='erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

2. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai =isogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche =d alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini =oncreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli =nterventi;

d) riferibili ad un arco temporale =eterminato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento =erivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della =roduttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla =ualità delle risorse disponibili.

Art. 6.

Monitoraggio della performance

1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto =ei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli =biettivi di cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico =mministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione =resenti nell'amministrazione.

Art. 7.

Sistema di misurazione e valutazione della =erformance

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito =rovvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' =volta:

a) dagli Organismi indipendenti di =alutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel =uo complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di =ertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 =i sensi del comma 6 del medesimo articolo;

c) dai dirigenti di ciascuna =mministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera =I>e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli =rticoli 38 e 39 del presente decreto.

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui =l comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo =rticolo:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i =oggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della =erformance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della =erformance;

c) le modalità di raccordo e di =ntegrazione con i sistemi di controllo esistenti;

d) le modalità di raccordo e integrazione =on i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Art. 8.

Ambiti di misurazione e valutazione della =erformance organizzativa

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance =rganizzativa concerne:

a) l'attuazione delle politiche attivate =ulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;

b) l'attuazione di piani e programmi, =vvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel =ispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi =efiniti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di =oddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la =apacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo =elle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i =estinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, =on particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, =onche' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) la qualità e la quantità delle =restazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di =romozione delle pari opportunità.

Art. 9.

Ambiti di misurazione e valutazione della =erformance individuale

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in =osizione di autonomia e responsabilità e' collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi =individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato =lla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei =ropri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei =giudizi.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla =erformance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi =i gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato =lla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze =imostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati = periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

Art. 10.

Piano della performance e Relazione sulla =erformance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed =ttendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni =ubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), =edigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento =rogrammatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza =on i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che =individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e =efinisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli =ndicatori per la misurazione e la valutazione della performance =ell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 =iugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a =onsuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali =raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con =rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere =ealizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 =ono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al =inistero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono =empestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance =ontiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto =egislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto =ivieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano =vere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può =rocedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o =i collaborazione comunque denominati.

CAPO III

Trasparenza e rendicontazione della performance

Art. 11.

Trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche =ttraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle =mministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto =ell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle =isorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati =ell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo =i favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon =ndamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni =rogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo =omma, lettera m), della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel =onsiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale =er la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le =niziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, =nche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo =3;

b) la legalità e lo sviluppo della =ultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza =n ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle =tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del =onseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che =intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 =gosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla =ontabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al =ersonale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento =el tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le =ubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi =lla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del =ecreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e =6-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo =4, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla =erformance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle =ssociazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza =uovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e ='integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e =li strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma =.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la =rasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui =ll'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi =ollegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente =istribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti =ia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei =omponenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni =i misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari =i posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello =uropeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con =pecifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle =omponenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro =he rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non =etribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma =riennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della =retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. =/P>

CAPO IV

Soggetti del processo di misurazione e valutazione =ella performance

Art. 12.

Soggetti

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance =rganizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

a) un organismo centrale, denominato: =ABCommissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni =pubbliche», di cui all'articolo 13;

b) gli Organismi indipendenti di =alutazione della performance di cui all'articolo 14;

c) l'organo di indirizzo politico =mministrativo di ciascuna amministrazione;

d) i dirigenti di ciascuna amministrazione. =/P>

Art. 13.

Commissione per la valutazione, la trasparenza e ='integrità delle amministrazioni pubbliche

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della =egge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito =enominata «Commissione», che opera in posizione di indipendenza di giudizio e =i valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza =el Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il =inistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale =ello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni =ubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio =ndipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi =i valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli =ndici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per ='attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province =utonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di =ollaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.

3. La Commissione e' organo collegiale composto da cinque componenti =celti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei =ll'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico =he in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione =ella performance, nonche' di gestione e valutazione del personale. I =omponenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, =on decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del =onsiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del =rogramma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari =ompetenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono =ncarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni =indacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti =a nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in =onflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo =i sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della =rima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti =leggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione =ella nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in =ttività di servizio sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella =otazione organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile per =utta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in =spettativa senza assegni.

4. La struttura operativa della Commissione e' diretta da un =egretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra =oggetti aventi specifica professionalità ed esperienza =estionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri =egolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i =ontingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. =lla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di =ltre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica ='articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale =on contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di =ilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata =rofessionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della =erformance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di =iritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con =l Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle =trutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio =elle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

a) promuove sistemi e metodologie =inalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;

c) confronta le performance rispetto a =tandard ed esperienze, nazionali e internazionali;

d) favorisce, nella pubblica =mministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di =otta alla corruzione;

e) favorisce la cultura delle pari =pportunità con relativi criteri e prassi applicative.

6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle =esponsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

a) fornisce supporto tecnico e metodologico =all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;

b) definisce la struttura e le modalità =i redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;

c) verifica la corretta predisposizione del =iano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a =ampione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e =pecifici rilievi;

d) definisce i parametri e i modelli di =iferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui =ll'articolo 7 in termini di efficienza e produttività;

e) adotta le linee guida per la =redisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui =ll'articolo 11, comma 8, lettera a);

f) adotta le linee guida per la definizione =egli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;

g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui =ll'articolo 14;

h) promuove analisi comparate della =erformance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento =estionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali =d altre modalità ed iniziative ritenute utili;

i) redige la graduatoria di performance =elle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui =ll'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale =ine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle =mministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;

l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le =ssociazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di =alutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;

m) definisce un programma di sostegno a =rogetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della =erformance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;

n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione =attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre =odalità ed iniziative ritenute utili;

o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed =nternazionale;

p) realizza e gestisce, in collaborazione =on il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni =i performance delle amministrazioni pubbliche.

7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e =l monitoraggio delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del =ecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del =presente decreto.

8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per l'integrità =elle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della =amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della =rasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La =ezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale =ine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la =trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e =igila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9. I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La =ommissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o =tenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui =uali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie =ttività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione =ffida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura =i gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni = modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le =ventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica =mministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e ='innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono =tabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma =estione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei =inistri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, =i concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il =accordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di =uro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede =ei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, =rimo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.

15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, =econdo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da =estinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.

Art. 14.

Organismo indipendente di valutazione della =erformance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza =uovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo =ndipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo =nterno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. =86, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, =ltresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, =el citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, =irettamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei =omponenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo =el sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli =nterni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, =onche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di =ui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la =ubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi =i misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al =itolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del =erito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la =alutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di =ui al Titolo III;

f) e' responsabile della corretta =pplicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla =Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli =bblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente =itolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche =i promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla =ase di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte = rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di =ondivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del =roprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla =redetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma =, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli =trumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo =monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei =equisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel =ampo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono =omunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non =ossono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o =ariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano =apporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette =rganizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano =vuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, =enza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica =ermanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie =ll'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere =na specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione =ella performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli =organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle =isorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

Art. 15.

Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura =ella responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, =ella trasparenza e dell'integrità.

2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:

a) emana le direttive generali contenenti =li indirizzi strategici;

b) definisce in collaborazione con i =ertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, =omma 1, lettere a) e b);

c) verifica il conseguimento effettivo =egli obiettivi strategici;

d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, nonche' gli =ventuali aggiornamenti annuali.

Art. 16.

Norme per gli Enti territoriali e il Servizio =anitario nazionale

1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i =ropri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali =rovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.

2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai =rincipi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.

3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro =l 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si =pplicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si =applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino =ll'emanazione della disciplina regionale e locale.

TITOLO III

MERITO E PREMI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 17.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di =alorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità =ella prestazione lavorativa informati a principi di selettività e =oncorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non =evono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le =mministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e =trumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Criteri e modalità per la valorizzazione del =erito ed incentivazione della performance

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il =iglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di =istemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonche' valorizzano = dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso ='attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla =ase di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza =elle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione =dottati ai sensi del presente decreto.

Art. 19.

Criteri per la differenziazione delle valutazioni =/I>

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei =ivelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione =i cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle =alutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e =on, e del personale non dirigenziale.

2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale e' distribuito =n differenti livelli di performance in modo che:

a) il venticinque per cento e' collocato =ella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del =inquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

b) il cinquanta per cento e' collocato =ella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del =inquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

c) il restante venticinque per cento e' =ollocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione =i alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

3. Per i dirigenti si applicano i criteri di =ompilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al =omma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.

4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe =lla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del =omma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in =iminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle =ettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere =eroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e =I>c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai =rattamenti accessori collegati alla performance individuale.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio =elle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei =rincipi di selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per =a pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al =ersonale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione =on e' superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni caso deve essere =arantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate =l trattamento economico accessorio collegato alla performance a un =ercentuale limitata del personale dipendente e dirigente.

CAPO II

Premi

Art. 20.

Strumenti

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità =ono:

a) il bonus annuale delle eccellenze, di =ui all'articolo 21;

b) il premio annuale per l'innovazione, di =ui all'articolo 22;

c) le progressioni economiche, di cui =ll'articolo 23;

d) le progressioni di carriera, di cui =ll'articolo 24;

e) l'attribuzione di incarichi e =esponsabilità, di cui all'articolo 25;

f) l'accesso a percorsi di alta formazione = di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'articolo 26.

2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), =d e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse =isponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

Art. 21.

Bonus annuale delle eccellenze

1. E' istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma =-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come =odificato dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del presente decreto, il =onus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e =on, che si e' collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie =i cui all'articolo 19, comma 2, lettera a). Il bonus e' assegnato alle performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del =personale, dirigenziale e non, che si e' collocato nella predetta fascia =i merito alta.

2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva =nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.

3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può =ccedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che =inunci al bonus stesso.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni =ubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.

Art. 22.

Premio annuale per l'innovazione

1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di =ccellenza, di cui all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato.

2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato =ell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei =processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione.

3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14, =ulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli =irigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.

4. Il progetto premiato e' l'unico candidabile al Premio nazionale =er l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per =a pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 23.

Progressioni economiche

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le =rogressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto =egislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente =ecreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e =ntegrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad =na quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal =istema di valutazione.

3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo =9, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai =ini dell'attribuzione delle progressioni economiche.

Art. 24.

Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto =egislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i =osti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con =iserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel =rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' =inalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai =ipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo =9, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque =nnualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della =rogressione di carriera.

Art. 25.

Attribuzione di incarichi e responsabilità =/I>

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale = la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo =iglioramento dei processi e dei servizi offerti.

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di =isurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

Art. 26.

Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita =professionale

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i =ontributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali =ini:

a) promuovono l'accesso privilegiato dei =ipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative =azionali e internazionali;

b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso =eriodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle =isorse disponibili di ciascuna amministrazione.

Art. 27.

Premio di efficienza

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge =5 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto =008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, =. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento =erivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione =ll'interno delle pubbliche amministrazioni e' destinata, in misura fino a due =erzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione =ollettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per =a parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione =tessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i =isparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati =all'Organismo di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero =ell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto =oncerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i =elativi enti dipendenti, nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate =olo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e =alidati dal proprio organismo di valutazione.

Art. 28.

Qualità dei servizi pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio =999, n. 286, e' sostituito dal seguente: «2. Le modalità di definizione, =dozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di =dozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei =ervizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalità di =ndennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard =i qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del =residente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la =alutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto =iguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti =ocali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con =a Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. =81, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e ='integrità nelle amministrazioni pubbliche.».

CAPO III

Norme finali, transitorie e abrogazioni

Art. 29.

Inderogabilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni, =nche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio =anitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo =anno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi = per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice =ivile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla =ata di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30.

Norme transitorie e abrogazioni

1. La Commissione di cui all'articolo 13 e' costituita entro 30 =iorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti =ntro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli =ffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico =i cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre =010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a =efinire i sistemi di valutazione della performance di cui all'articolo 7 in modo =a assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La =ommissione effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei =redetti sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera d).

4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti =isposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma =, lettera a);

b) l'articolo 1, comma 6;

c) l'articolo 5;

d) l'articolo 6, commi 2 e 3;

e) l'articolo 11, comma 3.

Art. 31.

Norme per gli Enti territoriali e il Servizio =anitario nazionale

1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le =mministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, =ommi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.

2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le =mministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio =elle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle =isorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance =individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si =olloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.

3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche =er quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario =azionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti =elle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli =trumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed =I>f), nonche', adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli =i cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette =ettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere =ulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro =l 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si =pplicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente =ecreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le =isposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della =isciplina regionale e locale.

5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali =rasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate =l trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale =lla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in =ttuazione dei principi di cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, =ommi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di =ventuali misure di correzione e migliore adeguamento.

TITOLO IV

NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CAPO I

Principi generali

Art. 32.

Oggetto, ambito e finalità

1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra =e materie sottoposte alla legge, nonche' sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma responsabilità del dirigente nella =estione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.

Art. 33.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono =apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla fine del primo periodo, =ono inserite le seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a =arattere imperativo»;

b) al comma 3, dopo le parole: «mediante =ontratti collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dal =omma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela =elle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,»;

c) dopo il comma 3 e' aggiunto il =eguente:

«3-bis. Nel caso =i nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei =imiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e =419, secondo comma, del codice civile.».

Art. 34.

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono =apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal =eguente:

«2. Nell'ambito delle =eggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le =eterminazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei =apporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione =on la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui =ll'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le =isure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di =ari opportunità, nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro =ell'ambito degli uffici.»;

b) dopo il comma 3 e' aggiunto il =eguente:

«3-bis. Le =isposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».

Art. 35.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo =l comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il documento di =rogrammazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al =omma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i =rofili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle =strutture cui sono preposti.».

Art. 36.

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il =sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Partecipazione sindacale). - 1. =ermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti =ollettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della =artecipazione.».

CAPO II

Dirigenza pubblica

Art. 37.

Oggetto, ambito di applicazione e finalita

1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della =irigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e =ssicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al =ubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore =rivato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro =ubblico, di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il =rincipio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli =rgani di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla =irigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il =apporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo =a garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in =mbito amministrativo.

Art. 38.

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, =. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) e' inserita la =seguente: «a-bis) propongono le risorse e i profili =rofessionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti =nche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del =abbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; »;

b) dopo la lettera l) e' aggiunta la =seguente: «l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee = prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il =ispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».

Art. 39.

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, =. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) e' inserita la =seguente: «d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e =ei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti =ell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di =rogrammazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; =BB;

b) alla lettera e), sono aggiunte, =n fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo =6, comma 1, lettera l-bis»;

c) dopo la lettera e) e' aggiunta =eguente: «e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai =ropri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della =rogressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennità e =remi incentivanti.».

Art. 40.

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =ono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: =AB1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si =iene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle =ttitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati =onseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa =alutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle =sperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o =resso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad =ncarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i =eguenti:

«1-bis. ='amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul =ito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si =endono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce =e disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli =ncarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le =odalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, =n dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in =ssenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al =dirigente, e' tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al =irigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.»;

c) al comma 2:

1) dopo il secondo periodo =' inserito il seguente: «La durata dell'incarico può essere inferiore = tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento = riposo dell'interessato.»;

2) in fine, e' aggiunto il =seguente periodo: «In caso di primo conferimento ad un dirigente della =econda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni =quiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i =ipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del =resente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del =ecreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima =etribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.»;

d) al comma 3, le parole: «richieste dal =omma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal =omma 6.»;

e) al comma 6:

1) al terzo periodo, le =arole: «sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, =ornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata =ualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;

2) al terzo periodo, le =arole: «o da concrete esperienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle =eguenti: «e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i =eguenti:

«6-bis. Fermo =estando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il =uoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, =-bis e 6, e' arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale e' =nferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso e' uguale o superiore a =inque.

6-ter. Il comma 6 =d il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo =, comma 2.»;

g) al comma 8, le parole: «, al comma =-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo =3, e al comma 6,» sono soppresse.

Art. 41.

Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =ono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: =AB1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le =isultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di =ttuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della =roduttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al =irigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale =esponsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In =elazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa =ontestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico =ollocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero =ecedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto =ollettivo.»;

b) dopo il comma 1, e' inserito il =eguente: «1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente =ei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel =ispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge = dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di =igilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli =tandard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente =gli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del =ecreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di =ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza = trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di =isultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità =ella violazione di una quota fino all'ottanta per cento.».

Art. 42.

Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' =ostituito dal seguente:

«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono =dottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del =rincipio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei =inistri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.

2. Il Comitato dei garanti e' composto da un =onsigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro =omponenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 =arzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro =ubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal =inistro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto =celto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti =ra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente =gli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che =anno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori =uolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per =a partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di =molumenti o rimborsi spese.

3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso =ntro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente =ale termine si prescinde dal parere.».

Art. 43.

Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto =egislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle =eguenti: «cinque anni».

2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di =irezione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata =n vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, terzo =eriodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni. =/P>

Art. 44.

Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, =.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «possono» =ino a «aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati, =alvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie =reminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;

b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le =eguenti parole: «in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative». =/P>

Art. 45.

Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =ono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e alle =onnesse responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «, alle connesse =esponsabilità e ai risultati conseguiti»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i =eguenti:

«1-bis. Il =rattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento =ella retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della =etribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al =egime dell'onnicomprensività.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata =l risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma =-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio =010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per =a parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma =-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e =all'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza =pubblica.

1-quater. La parte =ella retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione =on può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione =i appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di =ntrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo =009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e =i efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia =redisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto =egislativo.».

Art. 46.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =ono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: =«Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;

b) al comma 2 dopo le parole: «o se in =ossesso del» sono inserite le seguenti: «dottorato di ricerca o del».

Art. 47.

Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =' inserito il seguente: «Art. 28-bis (Accesso alla qualifica =i dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di =rima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli =nti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, =alcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la =essazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per =itoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri =enerali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo =arere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi =ncarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla =opertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di =uelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con =ontratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto =i soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini =anageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono =tipulati per un periodo non superiore a tre anni.

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma = possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche =mministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e =li altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali =ndividuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze =ell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto =el Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola =uperiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che =andiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale =enerale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da =ette istituzioni.

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono =ssunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, =ono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici =mministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o =nternazionale. In ogni caso il periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

5. La frequenza del periodo di formazione e' =bbligatoria ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non =ontinuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra =uelli indicati dall'amministrazione.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo =7, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro =er la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della =ubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del =eriodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.

7. Al termine del periodo di formazione e' =revista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di =rova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma =3.

8. Le spese sostenute per l'espletamento del =eriodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico =elle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie =isponibili a legislazione vigente.».

CAPO III

Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art. 48.

Mobilità intercompartimentale

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =el Capo III, e' inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Mobilità intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i processi di =obilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche =mministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del =inistro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro =dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata =i cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per =a finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di =nquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.».

Art. 49.

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, =. 165, e' sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni possono ricoprire =osti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di =ipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre =mministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni =aso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire =ttraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo =arere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in =ossesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. =65 del 2001, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto =revisto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze = previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni =indacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di =obilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali =a parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».

Art. 50.

Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =opo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La mancata =ndividuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di =ersonale, ai sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della responsabilità per =anno erariale.».

Art. 51.

Territorializzazione delle procedure concorsuali =/I>

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al =omma 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio =ella parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, =ediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza =ei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di =ervizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico =isultato.».

Art. 52.

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =ono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, e' inserito il =eguente:

«1-bis. Non =ossono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del =personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due =nni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano =vuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di =onsulenza con le predette organizzazioni.»;

b) il comma 16-bis e' sostituto dal seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del =ispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e =eguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato =er la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi =ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale =ello Stato.».

CAPO IV

Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

Art. 53.

Oggetto, ambito di applicazione e finalità =/I>

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione =ollettiva e integrativa e di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al =ine di conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle =arti sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il =ispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche', sulla =ase di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei =irigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

Art. 54.

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi =a 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La contrattazione collettiva determina i =iritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le =aterie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli =ffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, =uelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma =, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi =irigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della =egge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, =lla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del =rattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la =ontrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le =onfederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, = 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino = un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza.Una =pposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del =uolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui =ll'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive =odificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite =pposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in =oerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i =iversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La =urata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della =isciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni =ttivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli =trumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di =fficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la =ualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale =na quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque =enominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai =ontratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che =uesti ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare =iù amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine =elle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le =arti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e =ecisione.

3-ter. Al fine di assicurare la =ontinuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga ='accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, ='amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto =el mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati =unilateralmente si applicano le procedure di controllo di =ompatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

3-quater. La Commissione di cui =ll'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in =ateria di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza = trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 =aggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni =tatali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in =unzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce =e modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione =ecentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei =elativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva =azionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le =odalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve =volgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive =lla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione =azionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di =ersonale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio = del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della =pesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa =' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, =valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e =remi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto =agli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 =arzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro =ubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede =ecentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i =imiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie =on espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano =neri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di =iascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di =ompetenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le =lausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli =rticoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato =uperamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo =ella Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresì obbligo di recupero =ell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma =rovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla =ata di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 =arzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del =avoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto =ntegrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria =d una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti = resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero =ell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. =ali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui =ll'articolo 40-bis, comma 1.».

Art. 55.

Modifica all'articolo 40-bis del decreto =egislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. =65, e' sostituito dal seguente:

«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilità =ei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e =uelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare =iferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla =orresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei =onti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi =rgani previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi =erivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, =omma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad =rdinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e =e istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i =ontratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai =ompetenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza =el Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al =inistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale =ello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, =congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del =resente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale =ermine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la =elegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto =ntegrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le =rattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui =ll'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche =nformazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di =ontrollo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, =llo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e =on la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione =ubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli =finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai =ondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei =ondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la =oncreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della =ualità della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti =inanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettività, con =articolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse =lla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità =ventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del =itolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di =pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con =odalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni =i cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di =ontrollo di cui al comma 1, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai =ensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti =ttesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di =roduttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei =cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il =inistero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata =redispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, =videnziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale =odello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale =elle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione =ntegrativa.

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche =amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, =ntro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata =relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle =odalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e =pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì =rasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai =ensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di =ersonale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle =rescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma =, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento =elle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di =ontrollo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle =isposizioni del presente articolo.».

Art. 56.

Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' =ostituito dal seguente:

«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le =ltre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva =azionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze =associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di =ettore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di =eliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN = di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di =ontrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non =ichiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle =ubbliche amministrazioni del comparto.

2. E' costituito un comitato di settore =ell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui =ll'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi =nti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a =ale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro =el lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un =omitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani =ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che =sercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui =l comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei =egretari comunali e provinciali.

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come =omitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro =er la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle =pecificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi =omprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonche', per i =ispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la =onferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative =romosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed =l presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentati designati dai Comitati di settore =ossono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di =ettore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti =n materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. =ell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior =accordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a =iascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori =neri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che =efiniscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui =ll'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni =i indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva =ono esercitate collegialmente dai comitati di settore.».

Art. 57.

Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, =. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: =ABfondamentale ed accessorio» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto =ll'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, =omma 1,»;

b) il comma 3 e' sostituito dal =eguente:

«3. I contratti =ollettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, =rattamenti economici accessori =ollegati:
a) alla performance individuale;
b) =lla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo =omplesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si =rticola l'amministrazione;
=) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero =pericolose o dannose per la salute.»;

c) dopo il comma 3 e' inserito il =eguente:

«3-bis. Per =remiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi =elle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i =incoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il =innovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».

Art. 58.

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =ono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'ARAN cura le =ttività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al =overno, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e =anità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si =vvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni =tatistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si =vvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle =inanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del =ilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei =lussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro =ubblico.

4. L'ARAN effettua il monitoraggio =ull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva =ntegrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al =inistero dell'economia e delle finanze nonche' ai comitati di settore, un =apporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le =aterie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione =azionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le principali =riticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed =ntegrativa.

5. Sono organi dell'ARAN:

a) il =residente;

b) il Collegio di =ndirizzo e controllo.

6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto =el Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza =nificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di =conomia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia =ziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle =isposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il =residente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. =a carica di Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attività =rofessionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, e' collocato in =spettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

7. Il collegio di indirizzo e controllo e' =ostituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in =ateria di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla =ubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di =ssi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su =roposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e ='innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, =ispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province =utonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura ='omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e =erificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli =tti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a =aggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i =uoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;

b) dopo il comma 7 e' inserito il =eguente:

«7-bis. Non =ossono far parte del collegio di indirizzo e controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche =n partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque =nni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. ='incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di =onsulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle =redette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per ='affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;

c) al comma 8, lettera a), il =econdo periodo e' sostituito dal seguente:

«La misura annua del =ontributo individuale e' definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro =ell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica =mministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed e' riferita a =iascun triennio contrattuale; »;

d) al comma 9, la lettera a) e' =ostituita dalla seguente:

«a) per le =mministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei =ontributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione e' =effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, =ettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla =ertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero =ell'economia e finanze; »;

e) al comma 10, nel quinto periodo, le =arole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque =iorni» e dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le =eguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la =onferenza unificata,»;

f) al comma 11, il primo periodo e' =ostituito dal seguente: «Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' definito in =ase ai regolamenti di cui al comma 10»;

g) al comma 12:

1) il primo periodo e' =ostituito dal seguente: «L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di =ersonale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche =mministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai =egolamenti di cui al comma 10»;

2) l'ultimo periodo e' =ostituito dal seguente: «L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori =sterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del =omma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente =ecreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo =6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal =omma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di =ui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data =i entrata in vigore del presente decreto.

Art. 59.

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' =ostituito dal seguente:

«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva =azionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo =ontrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di =ui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, =ono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere =e sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la =ompatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso =nutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

3. Sono altresì inviati appositi atti di =ndirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una attività =egoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, =orredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo =ntro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul =esto contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei =ilanci delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore =ei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei =Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del =ontratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo =rticolo 41, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, =ramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa =eliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di =ccordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla =opertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini =ella certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e =i bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. =68, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità =ei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di =rogrammazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla =rasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la =ertificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se =a certificazione e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive =efinitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi =struttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia =i relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la =ubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della =unzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria =enerale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene =ffettuata dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della =orte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione =efinitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente =ell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare =ndirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla =ottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini =elle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di =ccordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel =aso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole =ontrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando ='inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, =onche' le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e =elle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente =rticolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il =abato.».

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =' inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i =dipendenti pubblici.). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di =ntrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei =ontratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il =trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa =deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le =rganizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione =ei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile =ell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, =ualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta ='erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti =i contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti =nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in =ede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che =ostituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti =ll'atto del rinnovo contrattuale.».

Art. 60.

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, =ono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: =AB40, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «40, comma 3 =bis.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: =AB2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonche' per le =niversità italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di =ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo =0, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale =ono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo =0, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il =innovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, =ocali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, =el rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi =trumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.»;

c) il comma 6 e' abrogato.

Art. 61.

Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 =arzo 2001, n. 165

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' =ostituito dal seguente:

«Art. 49 (Interpretazione autentica dei =ontratti collettivi). - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione =ei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano =er definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L'eventuale accordo di interpretazione =utentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la =lausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale =ccordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione =egli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri e' espresso =ramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto =on il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 62.

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il =omma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Il prestatore di lavoro deve essere =dibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti =ell'ambito dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle =rocedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). ='esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non =a effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di =incarichi di direzione.

1-bis. I dipendenti pubblici, con =sclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, =onservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree =unzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di =selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, =ell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di =erito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma =estando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale =nterno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una =iserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a =oncorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni =ostituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e =ell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

1-ter. Per l'accesso alle posizioni =conomiche apicali nell'ambito delle aree funzionali e' definita una quota di =ccesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico =ulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».

Art. 63.

Procedimenti negoziali per il personale ad =rdinamento pubblicistico

1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 =ennaio 1967, n. 18, al primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale per =li aspetti giuridici e biennale per quelli economici» sono sostituite =alle seguenti: «con cadenza triennale tanto per la parte economica che =ormativa». Fermo quanto disposto dal primo periodo, al fine di garantire il =arallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella =egli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della =epubblica emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al =iennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il =omma 12 e' sostituito dal seguente: «12. La disciplina emanata con i decreti =el Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto =er la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza =revisti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in =igore dei decreti successivi.».

3. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il =omma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto =i cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a =decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e =onserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto =uccessivo.».

4. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, =l comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al =omma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, =a cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che =ormativa.».

5. All'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, =l comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al =omma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, =a cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che =ormativa.».

6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 =ttobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui la Corte dei =onti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto =i cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi =ell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono =ssere trasmesse entro quindici giorni.».

7. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, =l comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto =i cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, = decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e =onserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto =uccessivo.».

Art. 64.

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 43, comma 5, le parole: «40, comma 3» sono =ostituite dalle seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».

Art. 65.

Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi =igenti

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti =ollettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto =lle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, =ispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonche' a quanto previsto =alle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del =resente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono =lteriormente applicabili.

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale =mmediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di =ontrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 = 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali =on le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, =ei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati =associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale =008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto =ecreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di =appresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le =lezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si =volgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre =010.

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di =ui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 =icembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale =i cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a =uella in corso.

Art. 66.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 39, comma 3-ter, della legge =7 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) l'articolo 28, comma 2, del decreto =egislativo 19 maggio 2000, n. 139;

c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, =el decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

d) l'articolo 22, comma 2, del decreto =egislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

e) l'articolo 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, =alla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della =epubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: «, sulla =ase delle direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e ='UPI» sono soppresse. E' conseguentemente abrogato l'articolo 23 del decreto =egislativo 29 ottobre 1998, n. 387.

3. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, =. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente =azionale aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana - (ASI), il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro =CNEL) sono ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva =i sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 = ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto =egislativo.

CAPO V

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei =ipendenti pubblici

Art. 67.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni =ubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del =ecreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di =fficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa =roduttività ed assenteismo.

2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie =relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi =ell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 68.

Ambito di applicazione, codice disciplinare, =rocedure di conciliazione

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' =ostituito dal seguente:

«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di =uelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme =mperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del =odice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, =omma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, =omma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di =esponsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui =l comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto =revisto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e =elle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione =ul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante =l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a =utti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può =stituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la =acoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di =onciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione =isciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non =uperiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata =ll'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, =alla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si =rocede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare =estano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono = decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto =ollettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano ='inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli =55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove =on diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui =l comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive =el procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico =conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».

Art. 69.

Disposizioni relative al procedimento disciplinare =/I>

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono =nseriti i seguenti:

«Art. 55-bis (Forme e termini del =rocedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le =uali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed =nferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per =iù di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura =a qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. =uando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque =er le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel =rimo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma =. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, =ella struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o =i fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle =anzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque =on oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente =edesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza =i un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui =l lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno =ieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non =ntende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed =ggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per ='esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore =ttività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, =on l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta =iorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a =ieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine =er la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del =rocedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha =ualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' più grave di quelle =i cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla =otizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone =ontestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti =isciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta ='addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e =onclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione =a applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con =applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine =er la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti =rasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha =ltrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per =a conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte =el responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione =ei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la =ecadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del =iritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito =el procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica =ertificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero =ramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di =ax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa =ll'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a =ano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta =i ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori =ispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della =truttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la =efinizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la =ospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, =ppartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, =he, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di =nformazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza =iustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare =rocedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da =arte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata =lla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di =uindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a =ualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento =isciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In =ali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a =ecorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se =omunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente =rticolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti =iuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. Il procedimento =isciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali =rocede l'autorità giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del =procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui =ll'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del =procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui =ll'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi =i particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al =ipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a =otivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento =isciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la =ospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, =i conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il =rocedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che =iconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce =llecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità =ompetente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei =esi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento =isciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito =el giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con =l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di =ondanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare =e determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento =disciplinare e' riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di =ondanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare =omporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. 4. =ei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', =ispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della =entenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla =resentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla =ipresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il =innovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare =ompetente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità =rocedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le =isposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura =enale.

Art. 55-quater (Licenziamento =isciplinare). - 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per =giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto =ollettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei =eguenti casi:

a) falsa attestazione =ella presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento =ella presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione =ell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta =alsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di =alida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, =uperiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso =egli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di =ssenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato =ifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali = dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del =apporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione =ell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose = comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua =ai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto =i lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare e' =isposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco =emporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza =ormula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la =alutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di =nsufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e =rovvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di =ui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere =EM>a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso.

Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il =avoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la =ropria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento =ella presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza =al servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente =ttestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con =a multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e = chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, =erme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' =bbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo =i retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata =restazione, nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di =pplicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la =anzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di =na struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio =anitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla =onvenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in =elazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati =linici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.

Art. 55-sexies (Responsabilità =isciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La =ondanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla =violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi =oncernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, =al contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti =ell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, =omporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti =er l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal =ervizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un =assimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il =avoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e =ontrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni =ubbliche, e' collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare =he accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni =i cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il =rovvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la =ualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo =el quale e' collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di =ercepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione =disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato =otivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni =ull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, =omporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, ='applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione =ella retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non =erseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione =i risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del =eriodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale =i applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con =rivazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto =ollettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente =onfigurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle =eterminazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in =conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Art. 55-septies (Controlli sulle =ssenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo =uperiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia =ell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante =ertificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal =edico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione =elematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in =particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri =revisto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre =003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. =26, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. =96, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime =odalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, =li enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate =volgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali = umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a =arico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione =er via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori =er malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso =i reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento =vvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, =ella decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o =ccordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in =rdine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di =n solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce =rarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere =ffettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per =a pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il =ipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione =enerale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza =elle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire = contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le =ondotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli =rticoli 21 e 55-sexies, comma 3.

Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità =sicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui =ll'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con =regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera =I>b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale =elle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli =nti pubblici non economici:

a) la procedura da =dottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del =ipendente interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli =tenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonche' nel caso di =ancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di =iustificato motivo;

c) gli effetti sul =rattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), =onche' il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di =doneità;

d) la possibilità, per =l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di =eiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di =doneità.

Art. 55-novies (Identificazione del =ersonale a contatto con il pubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni =ubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere =conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini =dentificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il =ersonale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie =eterminate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti =el Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente =vvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, =revia intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le =egioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza =tato-città ed autonomie locali.».

Art. 70.

Comunicazione della sentenza

1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio =989, n. 271, e' inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione =ella sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato =entenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione =ubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su =ichiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione = la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del =ecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del =eposito.».

Art. 71.

Ampliamento dei poteri ispettivi

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma = e' sostituito dal seguente:

«6. Presso la Presidenza del Consiglio dei =inistri - Dipartimento della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la =unzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. ='Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa =i principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua =ttività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle =rocedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di =ontrollo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di =avoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle =roprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che =pera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le =predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero =omplessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle =inanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre =mministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si =pplicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e ='articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli =impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della =epubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle =funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento =egli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei =ati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica =i sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere = segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui =ll'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai =uali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli =siti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di =alutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali =anzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli =ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia =unzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla =rocura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».

Art. 72.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 71, commi 2 e 3, del =ecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto =008, n. 133;

b) articoli da 502 a 507 del decreto =egislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) l'articolo 56 del decreto legislativo =0 marzo 2001, n. 165.

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le =arole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di =avoro,» sono soppresse.

Art. 73.

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e' =mmessa, a pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai =ollegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni =isciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del =resente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine =i sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, =revisto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. =65, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal =ovantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del =resente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie =anzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto =ollettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente =ecreto.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74.

Ambito di applicazione

1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, =2, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà =legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo =17, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.

2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, =3, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, =ommi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione =ell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai =uali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli =nti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri =ono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo =009, n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche =nderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche =on riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione =ollettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che =iscende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore =i ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri =ontinua ad applicarsi la normativa previgente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto =on il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il =inistro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità =i applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto =l personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione =rtistica e musicale, nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. =esta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta =ormazione artistica e musicale.

5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di =rento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e =alle relative norme di attuazione.

   
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