Le ripercussioni delle nuove norme sul pensionamento dei lavoratori dipendenti

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Pubblicato Domenica, 12 Settembre 2010 21:19

La manovra produce nei fatti un aumento dell’età pensionabile

Pur non cambiando i requisiti e senza cambiare l’età e le quote, per effetto delle modifiche delle finestre, introdotte dalla manovra correttiva, la decorrenza effettiva della pensione, dal prossimo anno, slitterà di mesi rispetto alla data di maturazione dei requisiti.

Vediamo qualche esempio:

Pensione di anzianita’

maturazione requisiti 10 gennaio 2011

decorrenza con le regole vecchie: gennaio 2012

decorrenza con le regole nuove: febbraio 2012 (solo un mese di ritardo)

maturazione requisiti 10 giugno 2011

decorrenza con le regole vecchie: gennaio 2012

decorrenza con le regole nuove: luglio 2012 (6 mesi di ritardo)

maturazione requisiti 19 novembre 2011

decorrenza con le regole vecchie: luglio 2012

decorrenza con le regole nuove: dicembre 2012 (5 mesi di ritardo)

Pensione di vecchiaia

maturazione requisiti 10 gennaio 2010

decorrenza con le vecchie regole: luglio 2011

decorrenza con le nuove regole: febbraio 2012 (7 mesi di ritardo)

maturazione requisiti 10 giugno 2011

decorrenza con le vecchie regole: ottobre 2011

decorrenza con le nuove regole: luglio 2012 (9 mesi di ritardo)

maturazione requisiti 10 novembre 2011

decorrenza con le vecchie regole: aprile 2012

decorrenza con le nuove regole: dicembre 2012 (8 mesi di ritardo)

Chi ha maturato almeno 40 anni di contributi rimane escluso dalla finestra mobile di slittamento della pensione. Quindi con il pieno di contributi si dovrebbe continuare a beneficiare anche in futuro delle quattro finestre annuali.

Le date

requisiti maturati entro il 31 marzo – decorrenza pensione 1° luglio stesso anno (per questa uscita è richiesto il compimento del 57° anno di età);

requisiti maturati entro il 30 giugno – decorrenza pensione 1° ottobre stesso anno (idem come sopra);

requisiti maturati entro il 30 settembre – decorrenza pensione 1° gennaio anno successivo;

requisiti maturati entro il 31 dicembre – decorrenza della pensione 1° aprile anno successivo.

 

Nuovi criteri di calcolo della liquidazione

A questo si aggiunge la norma che modifica i criteri di calcolo (per il personale in servizio alla data del 31 gennaio 2000). Con l’entrata in vigore di questa norma, si prevede, per tutti i dipendenti pubblici, un’omogeneizzazione delle regole di calcolo delle liquidazioni, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91% della retribuzione annua. Per i dipendenti attualmente in TFS, il nuovo sistema di calcolo opera pro rata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, quindi, all’atto della cessazione dal servizio avranno diritto a due liquidazioni: una, per gli anni di servizio utile fino al 31 dicembre 2010, secondo le regole del TFS (ovvero calcolata su 1/12 dell’80% dell’ultima retribuzione annua fissa e ricorrente per ogni anno di servizio utile, con applicazione di diverse aliquote di contribuzione – per i dipendenti statali 9,60% di cui 2,50% a carico del lavoratore), l’altra, per il periodo di servizio dal 1° gennaio 2011, applicando le regole del TFR e, quindi, con l’accantonamento del 6,91% della retribuzione annua.

Infine, oltre all’aggiornamento triennale, in tempi relativamente brevi, dei coefficienti di calcolo delle pensioni (il primo adeguamento è scattato proprioquest’anno), arriverà anche l’aumento automatico dell’età di pensionamento introdotto con il DL 78/2009.

Dal 2015, ogni cinque anni i requisiti anagrafici per pensionamento saranno aggiornati sulla base degli incrementi della speranza di vita nel quinquennioprecedente.

(Fonte Federazione Nazionale Confsal-Salfi)

 

Il Segretario Provinciale

Alfredo Lutri