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Le norme del dl.78 (cosiddetto decreto anticrisi) che interessano i lavoratori del comparto ministeri

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Abbiamo più volte ribadito la nostra contrarietà ad un provvedimento che penalizza esclusivamente i  lavoratori dipendenti, sia dei livelli che dirigenti . La nostra Federazione nazionale è intervenuta presso deputati e senatori ed è riuscita a fare apportare alcuni emendamenti che ne alleggeriscono il peso, ma che non ne modificano, purtroppo, l’impianto complessivo. Dobbiamo constatare, ancora una volta, che si rastrellano risorse nella maniera più semplice: dai lavoratori del pubblico impiego, le cui entrate sono facilmente riscontrabili. Vengono ignorati, invece, il recupero dell’evasione fiscale e la riapertura di credito e microcredito alle imprese, da parte delle banche che, in un momento di crisi ed in assenza di direttive da parte dello Stato, proteggono il proprio capitale da rischi di impresa. La prospettiva certa è un lungo periodo di sacrifici, aggravato l’inflazione che, utilizzando il nuovo indicatore IPCA, scelto per il nuovo modello contrattuale triennale, avrebbe come base di riferimento un + 2,0% per ognuno dei tre anni (pari a + 6,0%). Pertanto, il congelamento si traduce, in pratica, in una diminuzione secca degli stipendi del 6,0% della retribuzione, sempre che nel frattempo non si inneschi un processo inflazionistico effettivo superiore al 2,0% annuo.

Il Segretario Provinciale

Alfredo Lutri

 

CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PUBBLICO IMPIEGO

(Art. 9 D. L. 78/2010)

  • Il trattamento economico complessivo di dipendenti e dirigenti non può

superare nel 2011, 2012 e 2013, l'ammontare in godimento nel 2010, ad esclusione dell'importo relativo all'indennità di vacanza contrattuale (comma 1);

  • Dal 2011 al 2013 la quota di stipendio fra €90.000,00 e € 150.000,00 è ridotta del 5%, quella superiore a € 150.000,00 è ridotta del 10%. I tagli non hanno effetti previdenziali (comma 2);
    • I contratti relativi al 2008 - 2009, anche già stipulati, non possono determinare aumenti superiori al 3,2%, con conseguente adeguamento nel caso di aumenti superiori (comma 4);
    • Nel periodo 2010 - 2013 le Amministrazioni Pubbliche non possono assumere più di una persona ogni cinque cessazioni (comma 5);
    • Nel 2014 il tetto di assunzioni nella P.A. sale dal 20% al 50% dei cessati

(comma 7);

  • Nel 2015 le P.A. possono assumere un numero pari al personale cessato

(comma 8);

  • Non si effettuano i rinnovi contrattuali nel triennio 2010 - 2012, (senza

possibilità di recupero futuro). Viene erogata la sola indennità di vacanza

contrattuale (comma 17);

 

  • Al personale di diritto pubblico (Magistrati, Avvocati dello Stato, Militari ecc...) per il periodo 2011 - 2013 blocco delle retribuzioni, dei meccanismi economici automatici (classi e scatti). La progressione di carriera ha solo effetto giuridico (comma 21);
  • Per il personale contrattualizzato eventuali passaggi di area hanno effetti

solo giuridici (comma 21);

  • Il personale in sovrannumero, anche con qualifica dirigenziale, rimane in

eccedenza presso il proprio Ente e verrà riassorbito in seguito alle future

cessazioni. La presenza di posizioni in soprannumero in una determinata

area professionale, rende indispensabili eventuali posti vacanti nelle altre

aree professionali, per una valore finanziario equivalente (comma 25);

  • Dall'entrata in vigore del Decreto, i trattenimenti in servizio oltre i 65 anni possono essere fatti nell'ambito del limiti imposti al turn-over (autorizzazioni, risorse, ecc...) (comma 31);
  • Ø Viene meno la garanzia per i dirigenti di avere alla scadenza un incarico di pari valore economico (comma 32). 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

(ART. 6 D. L. 78/2010)

  • Devoluzione ai fondi del trattamento economico accessorio dei compensi

per incarichi svolti dai dipendenti e autorizzati dall'Amministrazione (comma 4);

  • Riduzione dell'80% rispetto al 2009 delle spese per studi, incarichi di consulenza (comma 7);
  • Riduzione dell'80% rispetto al 2009 delle spese sostenute per convegni,

mostre, pubblicità. Necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero

Vigilante per organizzare convegni, celebrazioni, cerimonie di inaugurazioni, ecc... (comma 8);

  • Dal 2011, non possono essere più effettuate spese per sponsorizzazioni

(comma 9);

  • Dal 2011 riduzione delle spese di missione del 50% rispetto a quanto sostenuto nel 2009, fatta eccezione per l'attività ispettiva. Abrogata dall'entrata in vigore del Decreto, la diaria per missioni all'estero. Per casi eccezionali il limite di spesa può essere superato previa adozione di

provvedimento motivato da comunicare preventivamente all'organo di controllo (comma 12);

  • Spese per attività di formazione dal 1/01/2011 ridotte del 50% rispetto al 2009. Privilegiare il ricorso alla Scuola Superiore della P.A. (comma 13);
    • Riduzione del 20% rispetto al 2009 delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e la gestione di auto di servizio nonché acquisto di buoni taxi (comma 14).

 

 INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

(art. 12 D. L. 78/2010)

  • Pensioni di vecchiaia dal 2011 la decorrenza della pensione avrà una sola

finestra in sostituzione delle quattro attuali. Per i dipendenti, fatta eccezione per il personale delle scuole, la decorrenza è fissata 12 mesi dopo raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione. Per gli autonomi

dopo 18 mesi (comma 1);

 

  • II nuovo sistema della finestra mobile vale anche per coloro che maturano diritto alla pensione di anzianità dal 1/01/2011. A tutti i dipendenti (pubblici e privati — eccetto il settore scuola) la pensione spetterà 12 mesi dopo l'acquisizione del diritto (somma dell'età anagrafica e anni di contribuzione). Per i lavoratori autonomi il trattamento di pensione spetterà dopo 18 mesi (comma 3). Restano le due finestre annuali per chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2010 (comma 2);
  • II trattamento di fine servizio, comunque denominato, del dipendenti pubblici (I.P.S., buonuscita, T.F.R., indennità di anzianità) viene corrisposto in unica soluzione nel caso in cui la somma lorda sia pari o inferiore a 90.000,00 Euro; in due importi annuali se superiore a 90.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro (in questo caso il primo importo liquidabile sarà pari a 90.000,000 euro). In tre importi se superiore a 150.000,00 euro (primo anno 90.000,00, secondo anno 60.000,00 terzo anno importo residuo) (comma 7);
  • La prima scadenza per il pagamento segue la disciplina vigente, la liquidazione del 2° e 3° importo annuale dopo 12 mesi e 24 dal riconoscimento del primo importo (comma 8);
  • La disposizione precedente non si applica nel caso di collocamento a riposo per limiti di età entro il 31/11/2010 e per coloro che hanno presentato domanda di cessazione prima del decreto e vengono collocati a riposo entro 30/11/2010 (comma 9);
  • Dal 1/01/2011 il computo di trattamento di fine servizio si effettua secondo le regole dell'art. 2120 del c.c. con applicazione dell'aliquota del 6,91% (comma 10).

(Fonte Federazione Nazionale Confsal-Salfi)

 

   

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