Presentato in Commissione un emendamento per evitare la scomparsa degli uffici del Tesoro e la mobilità di 4.500 lavoratori

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Pubblicato Domenica, 04 Luglio 2010 09:07

I senatori Saia e Baldassarri hanno presentato l’emendamento n. 9.360, con cui propongono l’accorpamento delle Ragionerie Territoriali dello Stato e delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze in un’unica struttura che prenderebbe il nome di Ufficio Territoriale dell’Economia ed alla cui direzione verrebbe posto un dirigente di posizione non generale . Se approvato, questo emendamento eviterà la deportazione di migliaia di lavoratori che, così, potranno mantenere le proprie funzioni e la propria professionalità. Ricordiamo che, in atto, è previsto che la maggior parte di loro transiti nell’Azienda Autonoma Monopoli dello Stato (in futuro Agenzia) , cioè si chiede che oltre trenta anni di lavoro e di esperienza vengano gettati dietro le spalle e che persone di oltre 50 anni di età imparino un nuovo lavoro. In pratica un danno per i lavoratori, per lo Stato e per l’utenza che si vedrebbe privata di un riferimento certo e competente per i propri bisogni. Speriamo che questa soluzione, gradita alla Federazione CONFSAL-UNSA, trovi il favore della Commissione prima, del Parlamento dopo. Il Coordinamento Nazionale CONFSAL-UNSA-MEF continuerà a contattare i parlamentari nell’intendimento di favorire la tutela dei lavoratori del Tesoro. Sarà cura di questa Segreteria Provinciale continuare ad informarvi tempestivamente sulla evoluzione degli eventi attraverso il sito internet. Pubblichiamo, per completezza di informazione, il testo completo dell’emendamento.

 Il Segretario Provinciale

(Alfredo Lutri)

 

SENATO DELLA  DELLA  REPUBBLICA

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2228

 

9.360

SAIA, BALDASSARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«37-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il comma 1-ter, è sostituito con il seguente:

«1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dal capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vengono soppresse le Ragionerie Territoriali dello Stato e le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze. Contestualmente, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene istituita un'unica articolazione locale denominata Ufficio Territoriale dell'Economia, retta da una posizione dirigenziale di livello non generale, che svolge tutte le funzioni precedentemente assegnate ai due uffici locali soppressi, dipendendo funzionalmente dai relativi Dipartimenti del Ministero dell'Economia è delle Finanze, in base e relative competenze presidiate. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010; n. 25. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono riallocate le funzioni svolte dalle soppresse sedi territoriali. Con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate: le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. II personale in servizio presso le strutture territoriali soppresse è assegnato ai locali Uffici territoriali delÌeconomia o, anche in soprannumero, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cuia all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008; n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, lettera e) della legge 2 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.