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Pubblicato Venerdì, 18 Giugno 2010 16:34
Sintesi della Normativa legge 68/99 e successivi DM, DPR e circolari

 

SOGGETTI BENEFICIARI

• Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
• Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%.
• Persone non vedenti, persone sorde
• Persone invalide di guerra. invalide civili di guerra e invalide per servizio
• Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla legge 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ASSUNZIONE E QUOTA D'OBBLIGO :

Datori di lavoro con n. dipendenti :

• da 15 a 35 un disabile
• da 36 a 50 due disabili
• da 51 a 150 7% (disabili) e un altro beneficiaro della legge 68/99
• oltre 150 7% (disabili) 1% di altri beneficiari della legge 68/99
In caso di assunzione di lavoratore disabile con contratto a tempo parziale superiore al 50%, il lavoratore si computa come unità.
Per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assunzione scatta solo in caso di una nuova assunzione. In tal caso l'inserimento del lavoratore disabile deve avvenire entro dodici mesi dalla data della nuova assunzione. Nel caso in cui il datore di lavoro effettui una seconda assunzione contestualmente si dovrà assumere il lavoratore disabile.

BASE DI COMPUTO

Per la determinazione del numero dei disabili da assumere, non sono computabili : i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, di reinserimento, di apprendistato, con contratto di lavoro a domicilio, di telelavoro, i contratti a termine di durata inferiore o pari a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori temporanei, i lavoratori distaccati all'estero, lavoratori già in forza come disabili o altre categorie.
Possono essere computati nella quota d'obbligo i lavoratori diventati disabili in costanza di rapporto di lavoro che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 60% purchè non siano diventati inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

ESONERI E CONTRIBUTI ESONERATIVI

I datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, su domanda, possono essere esonerati dall'obbligo di assunzione con il versamento di un contributo esonerativo di Euro 12,91 per ogni giorno lavorativo e per ogni persona non assunta. L'esonero si ottiene solo in presenza di adeguata motivazione

SOSPESIONE DALL'OBBLIGO

L'obbligo è sospeso nei confronti delle imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:
• Imprese in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con intervento straordinario di integrazione salariale.
• Imprese in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione.
• Imprese che stipulano contratti di solidarietà
• Imprese in mobilita' limitatamente alla durata della mobilita'. Per un ulteriore periodo di un anno qualora la procedura si concluda con il licenziamento di piu' di cinque lavoratori.

In attesa di ricevere l'autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Riferimento normativo art. 3 legge 68/99
Entro 60 giorni dal termine di tale sospensione, il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere

COMPENSAZIONI TERRITORIALI

Su motivata richiesta, i datori di lavoro – che occupano più di 50 dipendenti – (circ. n. 36 del 6-6-00) possono assumere in un'unita' produttiva un numero di lavoratori superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive ubicate anche in regioni diverse.

CONVENZIONI

Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con il datore di lavoro al fine di favorire l'inserimento dei disabili. Nelle convenzioni si possono stabilire i tempi, e modalità delle assunzioni (facoltà di scelta nominativa, svolgimento di tirocini, assunzione con contratto a termine, periodi di prova piu' ampi)
L'organismo competente può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei contratti di formazione lavoro e apprendistato, se giustificati da specifici progetti di inserimento mirato.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Attraverso le convenzioni e, nei limiti del Fondo Nazionale, si possono concordare:
• Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori disabili con ridotta capacità lavorativa superiore al 79%.
• Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per per l'assunzione di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità.
• Fiscalizzazione del 50% per max. 5 anni per l'assunzione di lavoratori con ridotta capacita' lavorativa tra il 67 e 79%
• Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per disabili con invalidità superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche.

COOPERATIVE SOCIALI

Apposite convenzioni possono essere finalizzate per l'inserimento temporaneo dei disabili presso cooperative sociali o presso disabili liberi professionisti, anche operanti sotto forma di ditte individuali) ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto e può riguardare un solo lavoratore se l'azienda occupa meno di 50 dipendenti, e non superiore al 30% se l'azienda occupa più di 50 dipendenti.
Le convenzioni sono subordinate ai seguenti requisiti:
• contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile
• copertura dell'aliquota d'obbligo
• i contributi e la retribuzione del disabile presso la cooperativa sociale o libero professionista sono a carico di questi ultimi per la durata della convenzione max. 12 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi.
• l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alle cooperative sociali e liberi professionisti non può essere inferiore alla retribuzione e a tutti gli oneri relativi.

SANZIONI

Omissione totale o parziale del versamento della contribuzione (relativa all'esonero): la somma dovuta può essere maggiorata dal 5 al 24% su base annua.
• Ritardato invio del prospetto Euro 516,00 maggiorato di Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo.
• Trascorsi 60 gg. dall'obbligo di assunzione: Euro 51,00 al giorno per ogni lavoratore non occupato

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

Le imprese sia pubbliche che private qualora partecipino a gare di appalto pubbliche devono attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

PROSPETTO INFORMATIVO

I prospetti informativi dal quale risultano il n. complessivo dei dipendenti e il n. ed i nominativi dei lavoratori disabili devono essere inviati entro il 31 gennaio di ogni anno.
I datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, devono trasmettere i prospetti informativi separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede e, complessivamente, al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata entro 10 giorni